Soggetti formatori e sedi territoriali

AIFES rientra tra i soggetti formatori previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025?

Sì, In base all’art. 1.3 comma 3 del nuovo dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 AIFES è riconosciuta tra i soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo Stato-Regioni, in quanto associazione sindacale di categoria datoriale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale. Aifes è firmataria di numerosi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ed è stabilmente presente su tutto il territorio italiano, requisiti che ne legittimano il ruolo nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Sedi territoriali AIFES come sono legittimate?

Le sedi territoriali AIFES operano come vere e proprie estensioni della struttura nazionale. Una volta accreditate o autorizzate secondo i requisiti richiesti – come la presenza di un responsabile progetto formativo, l’esperienza maturata, la presenza di docenti qualificati e l’organizzazione documentale così’ come da convenzione sottoscritta – possono erogare formazione valida e riconosciuta, nel pieno rispetto delle normative. Questo garantisce percorsi coerenti, tracciabili e omogenei ovunque vengano svolti.

Le Sedi territoriali AIFES come operano?

AIFES, come soggetto formatore, affianca le proprie sedi mettendo a disposizione tutto ciò che serve per operare nel pieno rispetto del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Dalla documentazione didattica aggiornata ( coerente con i contenuti previsti ) alle piattaforme e-learning già conformi, passando per sistemi di gestione centralizzati e un supporto costante – anche quando si tratta di dubbi normativi o aspetti pratici dell’organizzazione..
Tutto questo fa parte di un progetto condiviso, costruito attorno a un marchio solido e riconosciuto a livello nazionale. L’obiettivo è semplice: permettere alle sedi di lavorare con tranquillità, offrendo una formazione seria, completa e perfettamente in linea con le nuove regole.

Il datore di lavoro è un soggetto formatore?

Sì, Il datore di lavoro può organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici.In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Quali sono le responsabilità del datore di lavoro quando assume il ruolo di soggetto formatore?

Il Datore di lavoro, in quanto soggetto formatore, ha precisi obblighi documentali, organizzativi e si assume la responsabilità sulla validità della formazione anche dopo l’interruzione del rapporto di lavoro.

La formazione erogata da un ente accreditato in una specifica regione è valida anche nelle altre regioni d’Italia?

Si, La formazione erogata da un ente accreditato presso una Regione o Provincia autonoma è riconosciuta come valida su tutto il territorio nazionale, anche se svolta esclusivamente nella Regione che ha rilasciato l’accreditamento.
Per fare un esempio concreto, AIFES è accreditata in Sicilia, Sardegna e Piemonte, e questo permette alle sedi attive in queste regioni di erogare corsi che sono pienamente validi su tutto il territorio nazionale. Un riconoscimento che non solo garantisce la validità della formazione, ma dà anche un valore aggiunto alle sedi locali, rafforzandone la credibilità e l’operatività a livello regionale e oltre.

Unicità del soggetto formatore. Cosa si intende?

In ogni corso di formazione deve esserci un solo soggetto formatore ufficialmente individuato, che si assume la piena responsabilità di tutto ciò che l’Accordo richiede: dalla gestione della documentazione alla qualità della didattica. Anche se nella pratica collaborano più realtà, è fondamentale che ci sia un referente unico a cui fare capo.
Nel caso di AIFES, le sedi territoriali, se in possesso dei requisiti previsti, sono riconosciute come soggetti erogatori e gestire direttamente i corsi sulla base delle procedure dettate dal soggetto formatore. Questo consente loro di operare con autonomia organizzativa, ma sempre all’interno di un sistema coordinato e tracciabile, garantendo serietà e coerenza con le nuove regole.

Responsabile progetto formativo, docenti e tutor

Quali requisiti deve possedere il responsabile del progetto formativo?

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 introduce in modo chiaro la figura del responsabile del progetto formativo, che deve possedere i requisiti previsti per i docenti formatori dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, oltre ad avere almeno tre anni di esperienza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
In AIFES, per garantire la conformità a questi requisiti, è attiva una procedura interna di controllo: ogni sede è tenuta a utilizzare un curriculum vitae aggiornato e strutturato secondo il DPR 445/2000, che comporta anche responsabilità penali in caso di dichiarazioni false. Questo strumento è stato pensato per rendere la compilazione più rapida e chiara, assicurando al tempo stesso trasparenza e tracciabilità. Grazie a questo sistema, AIFES può verificare con efficacia l’idoneità dei responsabili del progetto formativo, a tutela della qualità dell’intero percorso.

Quali requisiti deve avere il docente dei corsi?

Deve possedere i requisiti di qualificazione previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, a meno che il percorso formativo specifico non richieda ulteriori competenze particolari.
In AIFES, per assicurare il rispetto di questi requisiti, è stato introdotto un sistema interno di controllo strutturato: ogni sede è tenuta a compilare e utilizzare un curriculum vitae redatto secondo quanto previsto dal DPR 445/2000, che comporta responsabilità legali in caso di dichiarazioni false. Questo modello, pensato per essere semplice e immediato, consente di raccogliere tutte le informazioni utili in modo trasparente e verificabile. In questo modo, AIFES può accertarsi che i docenti coinvolti nei corsi siano pienamente qualificati, garantendo così la qualità e l’affidabilità dell’offerta formativa.

Quali requisiti deve avere il Tutor ?

Il tutor formativo è una figura specializzata nelle dinamiche di interazione all'interno dei contesti didattici, sia in presenza che in modalità virtuale. Possiede competenze specifiche nel monitoraggio del percorso formativo e nell’assistenza operativa ai discenti e ai docenti.È responsabile della supervisione dell’attività didattica, rileva e interpreta i bisogni dei partecipanti e garantisce il rispetto degli aspetti organizzativi che incidono sulla gestione dell’aula. Il suo compito principale è assicurare la coerenza tra lo svolgimento del corso, gli obiettivi formativi e quanto previsto dal progetto didattico.

Il tutor può essere anche docente?

No, Perché l’Accordo lo identifica espressamente come una figura di supporto al docente, con funzioni di assistenza nella gestione del percorso formativo e nelle attività didattiche, contribuendo al buon andamento del corso e al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Dove è obbligatoria la presenza del tutor?

La presenza del tutor è obbligatoria in tutti i corsi svolti in modalità videoconferenza. Deve essere presente per l’intera durata della formazione, con il compito di affiancare il docente e supportare i discenti. La sua presenza deve essere tracciata e registrata tramite la piattaforma gestionale utilizzata per lo svolgimento del corso.

Fascicolo del corso

Cos’è il fascicolo del corso?

Il fascicolo del corso rappresenta la “memoria documentale” dell’intero percorso formativo( sia completo che aggiornamento): raccoglie in modo ordinato tutte le evidenze relative alla progettazione, all’erogazione e alla verifica del corso. È predisposto e conservato dal soggetto formatore, anche in formato digitale, ed è obbligatorio mantenerlo per almeno 10 anni.

Quali elementi deve contenere il fascicolo del corso per essere considerato completo e conforme alla normativa vigente?

Il fascicolo del corso deve contenere tutte le informazioni essenziali, come i dati anagrafici dei partecipanti, il registro presenze con le firme, l’elenco dei docenti coinvolti anch’esso firmato, il progetto formativo con il relativo programma, e infine il verbale della verifica finale previsto dalla normativa. Si tratta, quindi, di uno strumento indispensabile per garantire la qualità, la trasparenza e la validità del percorso formativo svolto.

Cos’è il progetto formativo?

Il progetto formativo è il documento che identifica e guida l’intero corso: obbligatorio per ogni attività formativa (corso completo o aggiornamento), raccoglie in modo strutturato tutte le informazioni essenziali, dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione didattica, dalle modalità di erogazione ai materiali utilizzati, fino ai criteri di verifica ed efficacia dell’apprendimento. È al tempo stesso carta d’identità e bussola del percorso formativo.

I verbali delle verifiche finali sono obbligatori?

Si, In ogni corso di formazione o aggiornamento, la redazione del verbale della verifica finale è obbligatoria. Si tratta di un documento ufficiale, a cura del soggetto formatore, che certifica l’effettiva conclusione del percorso e il superamento della prova finale. Il verbale, che può essere redatto in formato cartaceo o elettronico, deve contenere: i dati identificativi dell’ente formatore/erogatore, la tipologia e la durata del corso, l’elenco degli ammessi con i relativi esiti, il luogo e la data della verifica, la firma del responsabile del progetto formativo e la documentazione dei risultati ottenuti. Qualora la prova consista in un colloquio, è necessario riportare anche gli argomenti trattati. Questo documento è fondamentale per garantire trasparenza, tracciabilità e conformità del percorso formativo alle disposizioni normative.

Come AIFES supporta le sedi nella gestione del fascicolo del corso?

AIFES non lascia sole le proprie sedi nel gestire il fascicolo del corso, anzi: mette a disposizione una piattaforma completa che semplifica tutto il lavoro, rispettando pienamente quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Grazie a questo strumento, le sedi possono avere tutti i documenti pronti: dal progetto formativo già strutturato, alla verifica automatica dei requisiti dei docenti, fino alla compilazione dei verbali in modo guidato e immediato. Tutto è pensato per rendere la gestione più semplice, ordinata e conforme alle regole.
Il ruolo di AIFES, quindi, è molto concreto: non si limita a fornire linee guida, ma offre strumenti reali che aiutano le sedi ogni giorno a costruire percorsi formativi tracciabili, di qualità e in piena regola.

Lavoratori

C’è un termine entro il quale va formato un nuovo lavoratore?

No, La formazione del lavoratore deve essere svolta obbligatoriamente prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa. Non è previsto un termine successivo: il lavoratore non può iniziare a operare senza aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.

Quali sono le indicazioni per i lavoratori stranieri?

Per i lavoratori stranieri è fondamentale verificare, prima dell’avvio del corso, la loro comprensione e conoscenza della lingua italiana. Qualora emergano difficoltà linguistiche, è necessario garantire la piena comprensione dei contenuti formativi attraverso il supporto di un mediatore culturale o di un traduttore.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP è tenuto a frequentare anche il corso di 16 ore previsto per i datori di lavoro, oltre al percorso specifico per DDL-RSPP?

Sì, secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, art. 4, comma 2, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP è tenuto a frequentare prima il corso di 16 ore previsto per i datori di lavoro, il quale costituisce corso propedeutico all’accesso al modulo comune del percorso DL-RSPP.

Un datore di lavoro che ha già frequentato il corso per svolgere direttamente i compiti di RSPP, secondo la normativa precedente, deve comunque frequentare anche il nuovo corso di 16 ore previsto per i datori di lavoro?

No, se il datore di lavoro ha già frequentato il corso DL-RSPP secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, non deve rifrequentare il nuovo corso di 16 ore previsto per i datori di lavoro, a condizione che il percorso già svolto sia completo e coerente con il profilo di rischio dell’attività.
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 riconosce infatti i crediti formativi per i percorsi effettuati secondo la normativa precedente, come indicato nella tabella di riconoscimento dei crediti PARTE VII Art. 2 , che prevede:
- Credito totale per il modulo comune e i moduli integrativi corrispondenti (basso, medio, alto rischio);
- Il riconoscimento è valido se l’attestato riporta il corretto codice ATECO riferito al settore (es. A01-A03 per agricoltura, F per costruzioni, ecc.).

Se una persona ha già frequentato il corso per dirigenti (16 ore) e successivamente diventa datore di lavoro, è tenuta a frequentare anche il corso previsto per i datori di lavoro?

Le tabelle contenute nell’Accordo stabiliscono che colui che abbia frequentato il corso da dirigente è esonerato dal corso DDL e dovrà semplicemente aggiornare la formazione trascorsi 5 anni.

Preposto

La formazione del preposto può ancora essere svolta secondo le modalità previste dal vecchio Accordo Stato-Regioni del 2011, in attesa di ulteriori aggiornamenti?

Il preposto - in questo primo anno di applicazione dell'Accordo - potrà essere formato (o "aggiornato") secondo le precedenti regole, avendo in tal caso "credito formativo totale".
Se l’ultimo aggiornamento è stato effettuato prima del 24 maggio 2023, dovrà essere ripetuto entro il 24 maggio 2026; se svolto dal 24 maggio 2023 in poi, la prossima scadenza sarà due anni dalla data riportata sull’attestato.

Quali sono i nuovi termini per l’aggiornamento dei preposti secondo l’Accordo del 17 aprile 2025?

Secondo l’Accordo del 17 aprile 2025, l’aggiornamento per i preposti ha cadenza biennale. Se è stato effettuato prima del 24 maggio 2023, deve essere ripetuto entro il 24 maggio 2026; se è stato svolto dopo quella data, la scadenza è fissata a due anni dall’attestato.

Moduli aggiuntivi cantieri

Chi è tenuto a frequentare il modulo aggiuntivo “cantieri” nei corsi per Datori di Lavoro e Dirigenti?

Il modulo “cantieri” è obbligatorio per Datori di Lavoro e Dirigenti che operano in settori ATECO legati all’edilizia o all’ingegneria civile, come definiti nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008. È richiesto non solo in base al codice ATECO, ma anche quando l’attività aziendale si svolge in maniera abituale, e non occasionale, in contesti classificabili come cantieri temporanei o mobili.

Un dirigente che ha già frequentato il corso secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011 e lavora in un’azienda attiva in modo continuativo in ambito edile o di ingegneria civile, deve frequentare anche il modulo “cantieri”?

No, se il dirigente ha completato la formazione secondo la normativa previgente, non è tenuto a rifrequentare il corso includendo il modulo “cantieri”. Dovrà semplicemente effettuare l’aggiornamento alla scadenza naturale del corso, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025.

È ammesso formare un’unica aula per dirigenti e datori di lavoro in occasione del modulo “cantieri” da 6 ore?

Sì, l’aula può essere condivisa, ma è obbligatorio differenziare formalmente le due edizioni del corso. Ciò comporta la tenuta di registri separati e il rilascio di attestati distinti, in base alla figura professionale dei partecipanti, come stabilito dall’Accordo del 17 aprile 2025.

Attrezzature di lavoro

Per attrezzature di nuova introduzione, è possibile continuare a svolgere i corsi secondo modalità precedenti, sfruttando il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo?

No, non è possibile. Le nuove attrezzature, non essendo regolamentate dai precedenti Accordi non possono beneficiare del regime transitorio. La formazione per queste attrezzature, essendo una novità introdotta dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025, deve essere obbligatoriamente avviata entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, nel rispetto delle nuove disposizioni previste.

Come ci si deve comportare per i corsi relativi a nuove attrezzature erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo del 17 aprile 2025?

Se la formazione è stata erogata prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, per attrezzature non precedentemente normate (carroponte, CMM (caricatori per la movimentazione di materiali), CRF (macchine raccogli frutta), mini escavatori (inferiori a 6 tonnellate)) è possibile riconoscerla come valida solo se risulta conforme ai contenuti, durata e modalità previste dal nuovo Accordo. In caso contrario, sarà necessario ripetere la formazione entro 12 mesi, secondo i nuovi requisiti.

Quali attrezzature introdotte dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025 prevedono un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento della formazione?

Il nuovo Accordo ha introdotto alcune attrezzature che prima non erano disciplinate dai precedenti accordi sulla formazione. Per queste, è previsto un periodo transitorio di 12 mesi entro il quale i lavoratori devono essere formati secondo i nuovi criteri. Tra queste attrezzature rientrano, ad esempio(carroponte, CMM (caricatori per la movimentazione di materiali), CRF (macchine raccogli frutta), Durante questo periodo, le aziende devono organizzarsi per garantire la formazione obbligatoria entro i termini, nel rispetto dei contenuti, delle durate e delle modalità previsti dal nuovo Accordo.

Per le attrezzature già riconducibili a categorie formative esistenti, è previsto un periodo transitorio prima che scatti l’obbligo di formazione?

No, per queste attrezzature non si applica alcun periodo transitorio. Anche se non erano nominate esplicitamente nei precedenti accordi, erano comunque assimilabili a categorie già normate. È il caso, ad esempio, dei mini escavatori, delle mini pale o dei transpallet elettrici con uomo a bordo, che rientrano rispettivamente nelle famiglie delle macchine movimento terra e dei carrelli semoventi. Per queste attrezzature, la formazione secondo i criteri aggiornati del nuovo Accordo è immediatamente obbligatoria a partire dalla sua entrata in vigore.

Nei corsi per attrezzature di lavoro previsti dal nuovo Accordo, quante domande devono contenere le verifiche intermedie a risposta multipla?

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 prevede che nei corsi per attrezzature di lavoro devono essere svolte verifiche intermedie in forma di questionario a risposta multipla, ma non indica un numero minimo o massimo di domande da includere. La progettazione di tali verifiche è rimessa alla responsabilità del soggetto formatore, che dovrà comunque garantire la coerenza del questionario con i contenuti trattati e gli obiettivi didattici del modulo. L’importante è che la verifica dell’apprendimento sia effettiva, tracciabile e documentata.

Qual è il numero massimo di partecipanti ammessi ai corsi di formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro?

Secondo quanto stabilito dall’Accordo del 17 aprile 2025, i corsi per attrezzature devono rispettare dei limiti numerici ben precisi: massimo 30 partecipanti per la parte teorica e non più di 6 partecipanti per ogni sessione pratica. Questi vincoli servono a garantire l’efficacia didattica e la sicurezza durante l’addestramento operativo.

Il rapporto di un docente ogni sei partecipanti durante le esercitazioni pratiche è valido per tutti i corsi di formazione?

No, il rapporto massimo di 1 a 6 si applica solo nei corsi in cui è espressamente previsto dalla normativa di riferimento. È obbligatorio per i corsi sulle attrezzature di lavoro e sugli spazi confinati disciplinati dall’Accordo del 17 aprile 2025, ma anche per altri percorsi come quelli sulla segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal DM 22 gennaio 2019. Non si applica, invece, ai corsi antincendio e di primo soccorso, che seguono disposizioni diverse (DM 2 settembre 2021 e DM 388/2003).

È possibile svolgere più sessioni pratiche contemporaneamente nei corsi disciplinati dal nuovo Accordo?

Sì, è possibile organizzare più sessioni pratiche in parallelo, ma solo se per ciascun gruppo è rispettato il rapporto massimo di 1 docente ogni 6 partecipanti, con un’attrezzatura disponibile per ciascun gruppo. Inoltre, è fondamentale che l’area destinata all’addestramento pratico sia sufficientemente ampia, organizzata e sicura per accogliere più gruppi contemporaneamente, senza compromettere la qualità didattica o la sicurezza. Queste condizioni valgono in particolare per i corsi sulle attrezzature di lavoro e per tutti i percorsi disciplinati dal nuovo Accordo.

Verifica efficacia formativa

Per quali corsi è obbligatoria la verifica dell’efficacia della formazione?

La verifica dell’efficacia è prevista per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non solo per i lavoratori. L’Accordo del 17 aprile 2025 sottolinea che l’efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale, va sempre accertata attraverso modalità coerenti con gli obiettivi formativi del corso indicato. Il tutto va indicato nel documento progettuale.

Cosa si intende per verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa:? Chi ne è responsabile?

Secondo l’art. 7 del nuovo Accordo, la verifica dell’efficacia della formazione è l’attività con cui si accerta, nel tempo e durante la prestazione lavorativa, se la formazione abbia realmente inciso sui comportamenti e sulla consapevolezza del lavoratore. L’obiettivo non è solo verificare l’apprendimento immediato, ma valutare se le conoscenze acquisite si traducono in atteggiamenti sicuri, uso corretto di attrezzature e DPI, maggiore attenzione alla prevenzione e minore propensione ad assumere comportamenti a rischio.
Tale verifica è responsabilità del datore di lavoro, che può avvalersi del supporto del RSPP, del medico competente, dei docenti e dell’RLS. Può essere svolta attraverso osservazioni dirette, colloqui, check-list comportamentali, questionari e anche tramite l’analisi di infortuni o situazioni pericolose.
Il legislatore e la giurisprudenza evidenziano che la formazione non può esaurirsi in un adempimento formale, ma deve far parte di un processo continuo, strutturato e verificabile nel tempo.

Attestati, questionari di apprendimento e di gradimento

La valutazione del gradimento da parte dei partecipanti è un’opzione o un obbligo nei corsi di formazione in materia di sicurezza?

Secondo il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento non è più un dettaglio accessorio, ma un elemento strutturale e obbligatorio di ogni percorso formativo in materia di salute e sicurezza. Deve rilevare la percezione dei partecipanti rispetto alla qualità della didattica, all’organizzazione complessiva e all’utilità del corso rispetto alle loro aspettative. Non si tratta solo di raccogliere opinioni, ma di attivare un meccanismo continuo di miglioramento, capace di restituire valore alla formazione attraverso l’ascolto diretto dei discenti. In questo modo, la soddisfazione dell’utente finale diventa uno strumento concreto per garantire l’efficacia e la coerenza dell’intero processo formativo.

Il lavoratore ha diritto a ricevere l’attestato al termine di un corso di formazione in materia di sicurezza?

Sì, secondo quanto stabilito dal punto 6.5 della Parte I del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il soggetto formatore è tenuto a rilasciare un attestato individuale al partecipante che abbia completato positivamente il percorso formativo, comprensivo della verifica dell’apprendimento. L’attestato è un documento personale che certifica le competenze acquisite ed è un diritto del lavoratore riceverlo. Inoltre, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore può chiederne copia al datore di lavoro, esercitando il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del GDPR, poiché l’attestato è parte integrante dei suoi dati personali.

Negli attestati per la formazione specifica dei lavoratori è ancora necessario indicare il codice ATECO, il settore e la mansione?

Anche se il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non richiede espressamente di riportare il codice ATECO sugli attestati come avveniva in passato, fa riferimento in più punti alla necessità che la formazione sia coerente con i settori professionali di riferimento, i contesti lavorativi e le mansioni effettivamente svolte dai partecipanti. Questo implica che, per garantire tracciabilità e aderenza ai contenuti formativi, sia opportuno continuare a riportare in attestato il settore di appartenenza, la mansione e il contesto operativo, elementi da cui spesso dipende anche il livello di rischio e quindi il contenuto della formazione specifica. L’omissione di tali informazioni può incidere sulla validità sostanziale del percorso e, in caso di accertamenti, comportare conseguenze sanzionatorie.

Le 30 domande previste per la verifica finale possono essere distribuite durante il corso?

Sì, secondo quanto previsto dall’Accordo del 17 aprile 2025, la verifica dell’apprendimento può essere strutturata anche in forma modulare e somministrata in itinere, cioè al termine dei singoli moduli. Le 30 domande non devono necessariamente essere concentrate in un unico test finale, ma possono essere suddivise durante l’intero percorso, purché ne venga comunque garantita la completezza e la coerenza con gli obiettivi formativi. Il test si considera superato con almeno il 70% di risposte corrette, indipendentemente dalla modalità con cui viene erogato.

Come AIFES supporta le sedi nella gestione attestati, questionari di apprendimento e di gradimento?

AIFES non si limita a dare indicazioni: accompagna passo dopo passo le proprie sedi anche nella parte più operativa della formazione. Attraverso una piattaforma semplice e ben organizzata, le sedi possono gestire in modo rapido e sicuro tutto ciò che serve: gli attestati vengono generati automaticamente, i questionari di apprendimento e di gradimento sono già pronti e facilmente somministrabili, e ogni passaggio è tracciato come richiesto dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025.
È un supporto concreto, pensato per alleggerire il lavoro delle sedi e garantire percorsi formativi ben documentati, ordinati e sempre conformi. Così, chi eroga formazione può davvero concentrarsi sulla qualità, sapendo di avere tutto sotto controllo.

Aggiornamenti per mezzo di corsi o seminari

Chi può utilizzare la partecipazione a convegni o seminari come modalità valida per l’aggiornamento obbligatorio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza?

Secondo quanto stabilito dal punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la partecipazione a convegni, seminari o workshop è riconosciuta come modalità valida di aggiornamento esclusivamente per alcune figure: i Datori di Lavoro, anche in veste di RSPP, i Dirigenti, gli ASPP, gli RSPP e i Coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE).
Sono invece espressamente esclusi i lavoratori per quanto riguarda la formazione specifica, i preposti, gli operatori che svolgono attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, nonché gli addetti alla conduzione di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, con il nuovo Accordo è stato eliminato il limite del 50% del monte ore di aggiornamento fruibile tramite convegni e seminari, lasciando maggiore flessibilità a condizione che i contenuti siano coerenti con le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

Periodo transitorio

Quali corsi di formazione sono esclusi dal periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025?

Sono esclusi dal periodo transitorio tutti i corsi relativi ad attrezzature che non erano comprese nei precedenti Accordi del 2012. Tra queste rientrano: carroponte, CMM (caricatori per la movimentazione di materiali), CRF (macchine raccogli frutta),. Per queste attrezzature, la formazione deve essere attivata entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, secondo i nuovi standard previsti, senza possibilità di applicare proroghe o modalità pregresse.
Anche la formazione dei preposti è tassativamente esclusa dal transitorio: deve essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona e aggiornarsi ogni due anni. Se l’ultimo aggiornamento è stato effettuato prima del 24 maggio 2023, dovrà essere ripetuto entro il 24 maggio 2026; se svolto dal 24 maggio 2023 in poi, la prossima scadenza sarà due anni dalla data riportata sull’attestato.

I 12 mesi di disposizioni transitorie valgono anche per le verifiche dell'efficacia della formazione?

No, la verifica dell’efficacia della formazione, prevista all’art. 7 del nuovo Accordo del 17 aprile 2025, è un obbligo immediatamente applicabile. Trattandosi di una valutazione da svolgere successivamente al corso, durante la prestazione lavorativa, non rientra tra le modalità erogative oggetto di transizione. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a effettuarla fin da subito.

Formazione pregressa

In tema di riconoscimento della formazione pregressa, cosa si intende per corsi con “contenuto conforme”?

Per “contenuto conforme” si intende che la formazione pregressa può essere riconosciuta solo se rispetta i requisiti previsti dal nuovo Accordo del 17 aprile 2025. Ciò implica un allineamento effettivo in termini di durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e finalità formative. In assenza di questi requisiti, la formazione dovrà essere integrata o ripetuta.

Videoconferenza

È possibile organizzare un’unica aula con discenti in presenza e in videoconferenza?

No, il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non contempla espressamente la possibilità di tenere corsi con discenti contemporaneamente in presenza e in videoconferenza all’interno della stessa edizione. Le modalità di erogazione vanno mantenute distinte: o completamente in aula oppure in videoconferenza sincrona, ciascuna rispettando i requisiti previsti. In mancanza di indicazioni specifiche, una gestione mista potrebbe compromettere la tracciabilità e la validità del corso.

In modalità videoconferenza sincrona, è obbligatorio avere le webcam accese?

Anche se l’Accordo del 17 aprile 2025 non lo esplicita in modo letterale, l’attivazione della webcam è da considerarsi obbligatoria per assicurare l’identificazione, la tracciabilità e la partecipazione attiva del discente, tutti requisiti espressamente richiesti per validare la formazione in videoconferenza sincrona.

È possibile fruire di un corso in videoconferenza sincrona tramite smartphone?

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non vieta esplicitamente l’uso dello smartphone, ma i requisiti tecnici e di tracciabilità richiesti per la videoconferenza sincrona rendono tale dispositivo inadeguato. Pertanto, per garantire il rispetto delle condizioni di validità della formazione, è consigliato e prassi utilizzare esclusivamente PC o tablet.

Nei corsi in videoconferenza sincrona, posso far partecipare più lavoratori collegati da una stessa sala con un solo dispositivo?

No, il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 stabilisce espressamente che ogni partecipante debba utilizzare un dispositivo individuale ad uso esclusivo, come un PC o un tablet. È quindi vietato condividere lo stesso dispositivo, poiché ciò comprometterebbe i requisiti di tracciabilità, identificazione personale e validità della formazione.

Sarà possibile erogare la formazione specifica per lavoratori a rischio alto in modalità e-learning?

Si, in casi molto specifici e regolati nell’ambito di progetti sperimentali formalmente autorizzati dalle regioni o province autonome La Regione Lombardia, ad esempio, ha emanato il Decreto 10087/2013 che consente la formazione specifica per il settore sanitario in modalità e-learning.