PREMESSO CHE

1) A.I.F.E.S. è soggetto formatore ai sensi degli artt. 32 comma 4 e 98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 in quanto associazione sindacale datoriale comparativamente più rappresentativa ed in quanto Federazione per la Sicurezza aderente all’Associazione Nazionale per l’Industria ed il Terziario- ANPIT Azienda Italia, confederazione nazionale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale;
2) A.I.F.E.S. cura le procedure di validazione dei programmi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ottica della precipua funzione di ausilio e supporto ai datori di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08 e s.m.i. attraverso la collaborazione di organismi paritetici di riferimento;
3) l’Associato, con la firma del presente atto, opera quale struttura formativa, in quanto sede territoriale secondaria di A.I.F.E.S., per l’erogazione dei corsi previsti dal D.lgs.81/08, la cui attuazione è regolamentata da Accordi Stato Regioni che individuano i soggetti formatori;
4) l’Associato, all’atto della sua adesione ad A.I.F.E.S., dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ovvero di aver maturato congrua esperienza nell’ambito della formazione e/o è costituito e/o annovera soggetti con congrua esperienza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’ambito della propria autonomia gestionale, amministrativa e delle proprie finalità persegue, sui temi della formazione e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, scopi che non sono in contrasto con lo Statuto ed il Codice Etico dell’Associazione;
5) l’Associato opera sul territorio nazionale come SEDE TERRITORIALE SECONDARIA di A.I.F.E.S./ A.N.P.I.T. e dunque le attività di formazione sono organizzate e svolte in nome e per conto delle Associazioni suddette;

VISTO IL D. LGS. 81/08 E S.M.I.;
VISTI GLI ACCORDI STATO-REGIONI E, PER ULTIMO, QUELLO DEL 7 LUGLIO 2016 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVO ALLA DURATA E AI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI, AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTO LO STATUTO ASSOCIATIVO;

È EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FORMATIVO E AMMINISTRATIVO
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ART. 1. GENERALITÀ
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
Lo scopo del Regolamento è quello di definire le procedure per lo svolgimento dell’attività di formazione, informazione e aggiornamento dei lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le figure previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., la cui attuazione è definita da Accordi Stato-Regioni che individuano i soggetti formatori e le modalità di erogazione della formazione stessa.

ART. 2. ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le fasi relative alla procedura per l’erogazione dei corsi di formazione sono le seguenti:
1. la sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S., nella sua qualità di “ente erogatore della formazione”, richiede la validazione dei programmi formativi dei corsi utilizzando la piattaforma gestionale di uso gratuito le cui credenziali d’accesso verranno fornite da A.I.F.E.S.;
2. la sede secondaria territoriale, operando quale articolazione di A.I.F.E.S. ai sensi dell’art. 2 dello statuto, per lo svolgimento dei corsi a marchio A.I.F.E.S. adotta i programmi ed utilizza le modalità definite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
3. l’Attestato finale rilasciato da A.I.F.E.S. reca i marchi degli Enti paritetici di settore, è munito della firma leggibile dei rappresentanti dei soggetti formatori, del Responsabile del Progetto Formativo e del Responsabile della sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S. ed è munito di secur code (QR CODE), a garanzia dell’univocità dei protocolli. La mancata sottoscrizione da parte anche di uno solo dei citati soggetti rende nullo l’Attestato.
4. La direzione del corso e la costituzione della commissione d’esame, le modalità delle esercitazioni, delle prove pratiche, dei tirocini e quant’altro direttamente riconducibile all’attività formativa, sono di esclusiva competenza e responsabilità della sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S., che è tenuta all’osservanza delle norme di legge e/o delle indicazioni dell’A.I.F.E.S..
5. Le attività di cui ai precedenti punti si riferiscono ad ogni singola attività formativa richiesta, posta in essere secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
6. Il Responsabile della sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S. assume la responsabilità anche personale per qualsiasi irregolarità posta in essere dalla medesima articolazione nell’erogazione dei corsi a marchio A.I.F.E.S.

ART. 3. CORSI SPERIMENTALI
E’ possibile stipulare specifici accordi di collaborazione, che verranno definiti tra le parti, per la realizzazione e lo sviluppo di specifici corsi di formazione che abbiano carattere sperimentale.

ART. 4. CORRISPETTIVI
Prima di richiedere la validazione del programma formativo l’Associato deve dimostrare di aver provveduto al versamento della quota associativa per il perseguimento degli scopi statutari di A.I.F.E.S. per ogni anno solare, come da modulo di adesione all’Associazione e secondo le modalità stabilite dallo stesso. Per la gestione degli aspetti amministrativi legati all’attività di validazione, emissione di attestati e in generale per attività di carattere commerciale residuale e gestione di procedure operative, A.I.F.E.S. si avvale di apposito partner commerciale.
Al momento dell’emissione degli attestati - tenuto conto del rapporto di collaborazione esclusiva intercorrente tra A.I.F.E.S. e la società convenzionata che assicura la corretta e puntuale erogazione dei servizi a condizioni di particolare favore per gli associati - la sede territoriale secondaria che ha provveduto ad erogare l’attività formativa regolarmente validata da A.I.F.E.S., è tenuta a corrispondere direttamente alla predetta società il corrispettivo per ogni singolo attestato emesso, come da Tabella “A” che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART. 5. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI
A.I.F.E.S. riconosce il valore sociale e giuridico della collaborazione degli organismi paritetici nella formazione dei lavoratori e nella promozione di una sempre maggiore cultura della sicurezza.
In tale ottica provvede a individuare organismi in possesso dei requisiti di maggiore rappresentatività con i quali raggiungere i propri scopi statutari. L’Associato, aderendo ad A.I.F.E.S., si impegna ad utilizzare la collaborazione degli organismi paritetici indicati dall’associazione per i settori merceologici coperti ed a contattare l’organismo paritetico territorialmente competente per il settore edile.

ART. 6. DIVIETI ED OBBLIGHI
Tenuto conto della delicatezza delle materie trattate e della complessa cornice normativa e regolamentare di riferimento, allo scopo di evitare abusi, alterazioni o contraffazioni è fatto divieto assoluto alla sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S. di rilasciare attestati a marchio A.I.F.E.S. che non siano stati emessi con le procedure sopraindicate.
Il legale responsabile della sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S. si obbliga a rispettare scupolosamente le condizioni descritte nel presente regolamento e quelle che dovessero essergli comunicate anche successivamente significando che, in caso contrario, A.I.F.E.S. si riserva sin d’ora la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e per il risarcimento del danno eventualmente causato.
L’attivazione delle procedure da parte della sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S. non gli attribuisce alcun diritto sulle tecniche e procedure elaborate da A.I.F.E.S., che restano di proprietà di A.I.F.E.S. medesima e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel presente regolamento.
Ove i servizi offerti da A.I.F.E.S., per poter essere processati, necessitassero di dati comunque forniti dalla sede secondaria territoriale di A.I.F.E.S., quest’ultima resta l’unica responsabile della veridicità dei dati medesimi.

ART.7- RICHIESTA DI PATROCINIO
A.I.F.E.S., previa tempestiva e documentata richiesta scritta di patrocinio da parte della sede secondaria territoriale, si riserva di autorizzare espressamente l’utilizzo del marchio dell’associazione per scopi di tipo promozionale (ad es. apposizione su volantini, brochure, siti web, seminari, convegni e manifestazioni varie), sempreché non siano in contrasto con gli interessi dell’associazione.

ART. 8. RISOLUZIONE
Qualora lo svolgimento delle attività formative non dovesse avvenire in maniera soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi associativi prefissati e/o in caso di ripetuti ritardi, mancato adempimento degli impegni assunti o inosservanza dei divieti, come novellati nel presente regolamento, A.I.F.E.S. si riserva di interrompere unilateralmente ogni e qualsivoglia rapporto in essere e di adottare ogni conseguente provvedimento statutario e/o giudiziario per la tutela dei propri interessi, azioni e ragioni.

ART. 9. DISDETTA
La disdetta dal presente modulo di costituzione di sede territoriale secondaria dovrà essere inviata un mese prima dalla scadenza annuale (dodici mesi effettivi dalla data di sottoscrizione) tramite pec, all’indirizzo mail sediterritoriali@pec.it. Trascorso tale termine la convenzione di costituzione della sede secondaria territoriale si intenderà rinnovata per una ulteriore annualità.

ART. 10. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’interpretazione o esecuzione del presente Regolamento sarà definite amichevolmente, ove possibile. In caso contrario si conviene che competente in via esclusiva sia il Foro di Roma.

ART. 11. RISERVATEZZA DEI DATI
I “dati personali” forniti, anche verbalmente, per le attività oggetto del presente Regolamento o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione delle procedure in esso indicate, saranno trattati esclusivamente per le finalità associative di A.I.F.E.S., mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatica ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con le finalità associative.

ART. 12. CLAUSOLA DI SPECIFICITÀ
Il presente Regolamento non autorizza la sede secondaria territoriale all’erogazione di qualsiasi altra attività formativa non espressamente prevista quale, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, corsi a marchio A.I.F.E.S. in modalità e-learning, tramite CD interattivi e similari; attività che potranno essere oggetto di specifiche autorizzazioni.